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La malattia non sempre si cura restando chiusi in casa. Per alcune persone, anzi, uscire, coltivare relazioni sociali o dedicarsi ad attività ricreative può rappresentare una parte essenziale del percorso terapeutico. Un principio che la Corte di Cassazione ha appena ribadito, con un’ordinanza (n. 8738 dell’8 aprile 2026) destinata a fare giurisprudenza perché chiarisce quali sono i diritti del lavoratore durante la malattia e quali prove sono necessarie prima di arrivare a un licenziamento.
Il caso riguardava un lavoratore licenziato perché, durante un periodo di assenza per depressione certificata dal medico di famiglia, era stato visto svolgere attività ricreative. La Corte d’Appello aveva ritenuto che quei comportamenti dimostrassero una malattia simulata, poi il giudizio di legittimità ha censurato questo ragionamento. «La Cassazione ha ricordato che il datore di lavoro deve provare i fatti che giustificano il licenziamento e che un certificato medico non può essere smentito soltanto da presunzioni o da comportamenti che, di per sé, non sono incompatibili con la malattia», spiega la consigliera della Corte di Cassazione Daniela Calafiore.
«Alla base della decisione c’è un principio preciso: l’articolo 5 della legge n. 604 del 1966 stabilisce che è il datore di lavoro a dover provare i fatti posti a fondamento del licenziamento, aggiunge l’avvocato milanese Stefano Trifirò, specializzato in diritto del lavoro. «Il lavoratore, invece, deve dimostrare il proprio stato di malattia semplicemente producendo un certificato medico».
Nel caso esaminato, secondo la Cassazione, quel certificato non poteva essere considerato inattendibile soltanto sulla base di presunzioni o perché il dipendente aveva svolto attività ricreative: per contestarlo sarebbero stati necessari adeguati accertamenti sanitari.
L’iter del certificato
La tutela del lavoratore è riconosciuta dall’articolo 2110 del Codice civile, che garantisce la sospensione del rapporto di lavoro durante la malattia e la conservazione del posto per il cosiddetto periodo di comporto, la cui durata varia in base al contratto collettivo applicato.
Quando ci si ammala, quindi, il primo passo è quello di rivolgersi al medico curante, che trasmette telematicamente il certificato all’Inps. Se il medico di famiglia è assente, il documento può essere rilasciato anche da un sostituto, dalla guardia medica o da una struttura ospedaliera abilitata. Sarà poi l’Inps a comunicare al datore di lavoro i dati amministrativi del certificato, senza indicare la diagnosi.
Il lavoratore riceve dal medico una copia del certificato e deve trasmettere (in genere entro 48 ore) al datore il numero di protocollo; per sicurezza, è meglio verificare nel proprio cassetto previdenziale sul portale dell’Inps che il medico abbia inserito i dati corretti e che la trasmissione sia andata a buon fine.
Se la prognosi dev’essere prolungata, sarà sempre il medico di base ad aggiornare il certificato e a trasmetterlo telematicamente all’Inps.
Le fasce di reperibilità
Durante la malattia il lavoratore deve rispettare le fasce di reperibilità previste per le visite fiscali a cura di un medico dell’Inps. Per la stragrande maggioranza dei contratti collettivi, sia nel settore pubblico sia in quello privato, le fasce sono dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 tutti i giorni, compresi domeniche e festivi. Deroghe all’obbligo di reperibilità sono previste per:
• lavoratori affetti da gravi patologie che richiedono terapie salvavita (come molti pazienti oncologici, ma l’elenco completo delle malattie è riportato nella Circolare n. 95/2016, presente nel portale dell’Inps);
• chi deve sottoporsi a visite specialistiche o accertamenti sanitari non rinviabili;
• coloro che necessitano di ricovero o devono accedere al pronto soccorso;
• più in generale, quando il medico certifica particolari esigenze cliniche: è sempre il sanitario, compilando il certificato telematico, a valutare il singolo caso e a indicare eventuali necessità specifiche, anche rispetto agli obblighi di reperibilità.
In questi casi, non è sufficiente la dichiarazione del lavoratore, ma occorrono documenti giustificativi, come ricevute di prenotazioni, attestazioni di presenza in strutture sanitarie, fatture e scontrini con data e ora.
Se il medico dell’Inps non trova il lavoratore a casa (anche per giustificato motivo), lascia una notifica scritta e il dipendente ha l’obbligo di presentarsi alla successiva visita di controllo presso gli ambulatori dell’Inps .
Gli altri obblighi
Al di fuori delle fasce di reperibilità, il lavoratore può uscire di casa, per fare la spesa, andare in farmacia, fare una passeggiata o dedicarsi a qualsiasi altra attività, purché si attenga ai seguenti obblighi:
• evitare qualsiasi comportamento che possa ritardare, compromettere o prolungare il recupero dello stato di salute;
• non svolgere altre attività lavorative, né autonome né dipendenti, se queste ostacolano la guarigione o dimostrano che la mattia è simulata.
Inoltre, il lavoratore è tenuto a comunicare tempestivamente all’Inps e al datore di lavoro un eventuale nuovo indirizzo se decide di trascorrere il periodo di convalescenza presso un domicilio diverso dal proprio.
La violazione di questi doveri può essere sanzionata dal datore di lavoro a livello disciplinare, fino ad arrivare al licenziamento per giusta causa, qualora venga dimostrato che il comportamento del dipendente ha simulato la malattia o ne ha deliberatamente ritardato la guarigione.









